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Che
cosa è un impianto fotovoltaico?
Un
impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia
solare in energia elettrica. Esso è composto essenzialmente
da:
•
moduli o pannelli fotovoltaici
•
inverter, che trasforma la corrente continua generata dai
moduli in corrente alternata
•
quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale
semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio
cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema
perché convertono la radiazione solare in energia
elettrica.
Quali
sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?
I
vantaggi possono riassumersi in:
•
assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante
•
risparmio di combustibili fossili
•
affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in
movimento
•
costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo
•
modularità del sistema (per aumentare la potenza
dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei
moduli). È
da tener presente che l’impianto fotovoltaico è
caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto
essenzialmente all’alto costo dei moduli) e da una
produzione discontinua a causa della variabilità della
fonte energetica (il sole).
Che
differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un
impianto solare termico?
Entrambe
le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte
energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici
captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano
direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i
pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del
sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso
igienico-sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
Dove
può essere installato un impianto fotovoltaico?
I
moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza
di un immobile (tetto, facciata, terrazzo) o sul
terreno. La decisione deve essere presa in base
all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
•
disponibilità di spazio necessario per installare i moduli
•
corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei
moduli.
Le
condizioni ottimali in l’Italia sono:
•
esposizione Sud (accettabile anche Sud-Est, Sud-Ovest, con
ridotta perdita di produzione)
•
inclinazione dei moduli compresa fra 25° (latitudini più
meridionali) e 35° (latitudini più settentrionali)
•
assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?
Facendo
riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti
fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore
indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 -10
m2/kW di potenza nominale installata.
Quanta
elettricità produce un impianto fotovoltaico?
La
produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico
dipende da diversi fattori:
•
radiazione solare incidente sul sito d’installazione
•
orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli
•
assenza/presenza di ombreggiamenti
•
prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli,
inverter ed altre apparecchiature).
Prendendo
come riferimento un impianto da 1 kW di potenza
nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed
assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di
“inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare
le seguenti producibilità annue massime:
•
regioni settentrionali 1.100 kWh/anno
•
regioni centrali 1.400 kWh/anno
•
regioni meridionali 1.600 kWh/anno
Èopportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico
medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.
Costi
e autorizzazioni per realizzare un impianto fotovoltaico
Quanto costa un impianto fotovoltaico?
Valori
orientativi vanno da 7.000 euro per kW per gli impianti di
taglia fino a 10 kW a poco meno di 5.000 euro per kW per
impianti di taglia elevata (500-1.000 kW).
A
quanto ammontano i costi di manutenzione di un impianto
fotovoltaico?
Il
costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto:
normalmente è stimato in circa l’1% del costo d’impianto.
Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?
Nelle
analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad
una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i
moduli, che rappresentano i componenti economicamente più
rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita
dai produttori fino a 25 anni.
Usufruendo delle tariffe del “conto energia”, in
quanto tempo si recupera il capitale investito?
In
prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno
del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia
bisogna tener conto di alcune variabili. La redditività di
una iniziativa fotovoltaica dipende direttamente dalla
quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla
latitudine del sito d’installazione e
dall’orientamento), dal costo per kW dell’investimento
(dipendente dalla taglia dell’impianto) e dalla
valorizzazione dell’energia prodotta (valore delle tariffe
incentivanti e valore dell’energia utilizzata).
Quali
autorizzazioni sono necessarie per la realizzazione di un
impianto FTV e a chi vanno richieste?
Poiché
le autorizzazioni possono variare da Regione a Regione, è
necessario che il richiedente verifichi presso l’Ufficio
tecnico del Comune di competenza le autorizzazioni
necessarie al proprio impianto. Normalmente per un impianto
fotovoltaico di piccola taglia (potenza nominale fino a 20
kW) da installare su un edificio o sul terreno, è
sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività (D.I.A.)
come per qualsiasi altro intervento di manutenzione
straordinaria. Nel caso in cui il sito di installazione
ricada in un’area protetta, soggetta a vincoli
paesaggistici o architettonici, occorre richiedere un
“nulla osta” alla competente autorità sul territorio
(Ente locale, Ente Parco, Sovrintendenza ….).
Incentivi
per il fotovoltaico
Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono
beneficiare dell’incentivazione (art. 3 del DM 28 luglio
20051) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i
soggetti pubblici e i condomìni di edifici, che:
•
siano proprietari degli immobili destinati alla
installazione dell’impianto fotovoltaico o in possesso
dell’autorizzazione scritta del proprietario ad installare
l’impianto (art. 3 comma 1 della delibera AEEG 188/05)
•
siano responsabili dei medesimi impianti, progettati,
realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del
DM 28 luglio 2005.
Può
un condominio installare un impianto fotovoltaico?
Sì,
previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Può
un proprietario di un appartamento in condominio
installare un impianto fotovoltaico sulle parti comuni? Sì,
ma è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea
condominiale.
Dopo
l’approvazione della domanda (o anche dopo la
realizzazione dell’impianto) è possibile realizzare (o
trasferire) l’impianto in un altro sito?
No,
perché l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel
medesimo sito indicato all’atto della presentazione della
domanda. In caso contrario viene meno il diritto alle
tariffe incentivanti (delibera AEEG 40/06).
Per
quali impianti si può accedere all’incentivazione?
Possono
accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute
all’energia prodotta, esclusivamente gli impianti
fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000
kW, collegati alla rete elettrica, che entrino o siano
entrati in esercizio in data successiva al 30 settembre
2005:
•
a seguito di nuova costruzione (art. 4, comma 1 del DM 28
luglio 2005)
•
a seguito di rifacimento totale (intervento
impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in
esercizio da almeno venti anni che comporti la sostituzione
con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e
del gruppo di conversione della corrente continua in
corrente alternata), (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005)
•
a seguito di potenziamento (intervento tecnologico eseguito
su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni,
mediante aggiunta di moduli di potenza complessiva non
inferiore a 1 kW), limitatamente alla produzione aggiuntiva
ottenuta a seguito dell’intervento di potenziamento (art.
4, comma 2 del DM 28 luglio 2005)
Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli
impianti) che può essere incentivata? La potenza
nominale cumulativa incentivabile è di 500 MW, di cui 360
per impianti di potenza non superiore a 50 kW e 140 per
impianti di potenza superiore a 50 kW. Esistono inoltre dei
limiti di potenza annuale incentivabile, per ciascuno degli
anni dal 2006 al 2012, pari a 60 MW per gli impianti di
potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di
potenza superiore a 50 kW.
Tali
limiti non si applicano alle domande inoltrate al GRTN prima
della entrata in vigore (16 febbraio 2006) del nuovo DM 6
febbraio 2006.
È possibile richiedere l’incentivazione per un impianto
fotovoltaico di potenza non superiore a 20 kW da
installare su di un fabbricato in corso di realizzazione e
che al momento non dispone ancora della fornitura di energia
elettrica?
Sì,
purché il fabbricato disponga della fornitura prima che
l’impianto fotovoltaico entri in esercizio.
È
possibile realizzare impianti
lontani dal luogo di utilizzo dell’energia elettrica?
È
possibile solo per gli impianti di potenza superiore a 20
kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono
alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03
(servizio di scambio sul posto).
Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione
“in conto energia”?
Mentre
con l’espressione “incentivazione in conto capitale”
si intende la corresponsione di un contributo per
l’investimento necessario per la realizzazione di un
impianto, con l’espressione “conto energia” viene
indicato un meccanismo di incentivazione (quello previsto
dal DM 28 luglio 2005) che remunera l’energia
elettrica prodotta da un impianto.
Su
quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità
che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è
quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito
contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della
corrente continua in corrente alternata. Per gli impianti di
potenza fino a 20 kW che accedono alla disciplina di cui
all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto)
l’incentivo è limitato all’energia prodotta e consumata
dalle utenze del soggetto responsabile.
È
possibile realizzare un impianto di potenza che produca in
eccesso rispetto ai propri consumi?
È
possibile, ma è bene distinguere due casi:
•
per impianti di potenza non superiore a 20 kW che accedono
alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03
(servizio di scambio sul posto), la delibera AEEG 28/06 che
disciplina il servizio di scambio sul posto prevede che il
saldo positivo – su base annuale – tra l’energia
prodotta e l’energia consumata venga riportato a credito
per la compensazione nei tre anni successivi e non dia luogo
a remunerazione
•
per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di
potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui
all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul
posto), è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia
non consumata in loco.
È possibile accumulare l’energia fotovoltaica?
È
possibile ed è particolarmente utile per gli impianti
fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di
montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, non è
incentivata. Per gli impianti collegati alla rete,
incentivati se di potenza fra 1 e 1.000 kW, l’energia in
eccesso rispetto ai consumi viene ceduta alla rete per:
•
essere successivamente consumata nei periodi in cui la
produzione è inferiore al consumo (impianti non superiori a
20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto)
•
essere venduta (altri impianti).
Un impianto fotovoltaico con potenza superiore a 20 kW può
utilizzare in loco parte dell’energia che produce?
Sì.
L’art. 6 (commi 2 e 3) del DM 28 luglio 2005 prevede che
l’energia prodotta, incentivata, possa essere immessa
nella rete elettrica in tutto o anche solo in parte.
L’energia
fotovoltaica prodotta dall’impianto del “proprietario di
casa” può essere rivenduta ai condomini?
No.
Se l’impianto è inferiore ai 20 kW il beneficiario può
scegliere di accedere alla disciplina di cui all’art. 6
del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto) oppure di
cedere alla rete (distributore locale) o rivendere in borsa
l’energia che produce in eccesso rispetto ai propri
consumi. Se l’impianto è superiore a 20 kW l’energia
prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi può essere
ceduta alla rete (distributore locale) o rivenduta in borsa.
A
quanto ammontano le nuove tariffe incentivanti per il
fotovoltaico?
Il
valore delle tariffe incentivanti, che rimane
costante per la durata del periodo di incentivazione, è
differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli
impianti. La tariffa di 0,460 €/kWh si applica anche agli
impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW che non accedono
alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03
(servizio di scambio sul posto). Per tutte le taglie di
impianti, i valori delle tariffe sopramenzionati sono
riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006. Per le domande
inoltrate per ciascuno degli anni successivi a partire
dal 2007, le tariffe saranno decurtate del 5% ed aggiornate
sulla base del tasso di variazione dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.
Inoltre le tariffe incentivanti riconosciute sono
incrementate del 10% – e restano costanti fino all’anno
2012 incluso – qualora i moduli fotovoltaici siano
integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici
esistenti oggetto di ristrutturazione, secondo quanto
definito dall’art. 3, comma 2 del DLgs 192/2005, ivi
incluse le categorie di edifici di cui all’art. 3, comma 2
dello stesso decreto.
Per
quanti anni sono erogate le nuove tariffe incentivanti e
cosa succede al termine del periodo di incentivazione?
L’incentivazione
è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale
non si interrompono i benefici derivanti da:
•
scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di
potenza non superiore a 20 kW che abbiano fatto tale scelta
•
remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per
tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di
potenza fino a 20 kW che abbiano scelto di accedere alla
disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di
scambio sul posto).
Dove
sarà possibile consultare le tariffe incentivanti?
I
valori delle tariffe incentivanti sono pubblicati sul sito www.grtn.it.
Chi
erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe
incentivanti e quando?
L’incentivo
viene erogato dal gestore del sistema elettrico - GRTN SpA.
L’ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al
prodotto tra l’energia generata dall’impianto, misurata
da un contatore posto all’uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, e la tariffa
incentivante riconosciuta al soggetto responsabile. Solo per
gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che scelgono
di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs
387/03 (servizio di scambio sul posto) l’energia
incentivata è quella prodotta e consumata dalle utenze del
soggetto responsabile.
Il pagamento avviene:
•
bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine
anno, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare
bimestrale cumulato supera il valore di 250 euro, nel caso
di impianto di potenza fra 1 e 20 kW che si avvale del
servizio di scambio sul posto
•
mensilmente, nel mese successivo a quello in cui
l’ammontare cumulato del corrispettivo supera i 250 euro,
nel caso di impianti di potenza non superiore ai 20 kW che
non usufruiscono del servizio di scambio sul posto
•
mensilmente, nel mese successivo a quello in cui
l’ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera
i 500 euro, nel caso di impianti di potenza superiore ai
20 kW.
In
aggiunta alla nuova tariffa incentivante, riconosciuta
sull’energia prodotta, vi sono altri meccanismi che
remunerano l’elettricità prodotta?
Sì,
in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano
l’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, per
gli impianti fino a 20 kW è possibile scegliere una delle
seguenti due opzioni:
•
accedere al servizio di scambio sul posto, che consiste nel
consegnare alla rete l’energia prodotta in eccesso
rispetto ai propri consumi oppure al contrario nel prelevare
dalla rete l’energia necessaria ai propri consumi in
eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando i
relativi conguagli con il distributore a fine anno. Dal
punto di vista della regolazione delle partite economiche ciò
significa che a fine anno si porterà a credito, per
utilizzarla nei tre anni successivi, l’energia prodotta in
eccesso rispetto ai consumi o si pagherà l’energia
consumata in eccesso rispetto alla produzione annua
•
utilizzare una quota di energia prodotta sul posto e cedere
in rete la quota rimanente ai prezzi fissati dall’AEEG.
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, invece, non
è consentito scegliere tra le due alternative ma è
possibile solo la seconda opzione.
Fonte:
tratto
da Ponte,
L' Informazione Essenziale di Tecnica e Legislazione per
Costruire, n. 5 2006, Dei Tipografia del Genio Civile, Roma
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