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TECNOLOGIE ALTERNATIVE:

L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO


Che cosa è un impianto fotovoltaico?

Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica. Esso è composto essenzialmente da:

• moduli o pannelli fotovoltaici

• inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata

• quadri elettrici e cavi di collegamento.

 
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.

 

Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?

I vantaggi possono riassumersi in:

• assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante

• risparmio di combustibili fossili

• affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento

• costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo

• modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli). È da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’alto costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).


Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?

Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico-sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.


Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?

I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:

• disponibilità di spazio necessario per installare i moduli

• corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.

 

Le condizioni ottimali in l’Italia sono:

• esposizione Sud (accettabile anche Sud-Est, Sud-Ovest, con ridotta perdita di produzione)

• inclinazione dei moduli compresa fra 25° (latitudini più meridionali) e 35° (latitudini più settentrionali)

• assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.


Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?

Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 -10 m2/kW di potenza nominale installata.

 

Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?

La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:

• radiazione solare incidente sul sito d’installazione

• orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli

• assenza/presenza di ombreggiamenti

• prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).

Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:

• regioni settentrionali 1.100 kWh/anno

• regioni centrali 1.400 kWh/anno

• regioni meridionali 1.600 kWh/anno

 
Èopportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.

 

 

Costi e autorizzazioni per realizzare un impianto fotovoltaico

 
Quanto costa un impianto fotovoltaico?

Valori orientativi vanno da 7.000 euro per kW per gli impianti di taglia fino a 10 kW a poco meno di 5.000 euro per kW per impianti di taglia elevata (500-1.000 kW).

 
A quanto ammontano i costi di manutenzione di un impianto fotovoltaico?

Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l’1% del costo d’impianto.


Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?

Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori fino a 25 anni.

 
Usufruendo delle tariffe del “conto energia”, in quanto tempo si recupera il capitale investito?

In prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto di alcune variabili. La redditività di una iniziativa fotovoltaica dipende direttamente dalla quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d’installazione e dall’orientamento), dal costo per kW dell’investimento (dipendente dalla taglia dell’impianto) e dalla valorizzazione dell’energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell’energia utilizzata).


Quali autorizzazioni sono necessarie per la realizzazione di un impianto FTV e a chi vanno richieste?

Poiché le autorizzazioni possono variare da Regione a Regione, è necessario che il richiedente verifichi presso l’Ufficio tecnico del Comune di competenza le autorizzazioni necessarie al proprio impianto. Normalmente per un impianto fotovoltaico di piccola taglia (potenza nominale fino a 20 kW) da installare su un edificio o sul terreno, è sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) come per qualsiasi altro intervento di manutenzione straordinaria. Nel caso in cui il sito di installazione ricada in un’area protetta, soggetta a vincoli paesaggistici o architettonici, occorre richiedere un “nulla osta” alla competente autorità sul territorio (Ente locale, Ente Parco, Sovrintendenza ….).

 


Incentivi per il fotovoltaico

 
Chi può beneficiare dell’incentivazione?

Possono beneficiare dell’incentivazione (art. 3 del DM 28 luglio 20051) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomìni di edifici, che:

• siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell’impianto fotovoltaico o in possesso dell’autorizzazione scritta del proprietario ad installare l’impianto (art. 3 comma 1 della delibera AEEG 188/05)

• siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005.

 
Può un condominio installare un impianto fotovoltaico?

Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.

Può un proprietario di un appartamento in condominio installare un impianto fotovoltaico sulle parti comuni? Sì, ma è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.


Dopo l’approvazione della domanda (o anche dopo la realizzazione dell’impianto) è possibile realizzare (o trasferire) l’impianto in un altro sito?

No, perché l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel medesimo sito indicato all’atto della presentazione della domanda. In caso contrario viene meno il diritto alle tariffe incentivanti (delibera AEEG 40/06).

 
Per quali impianti si può accedere all’incentivazione?

Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino o siano entrati in esercizio in data successiva al 30 settembre 2005:

• a seguito di nuova costruzione (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005)

• a seguito di rifacimento totale (intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporti la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata), (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005)

• a seguito di potenziamento (intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, mediante aggiunta di moduli di potenza complessiva non inferiore a 1 kW), limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell’intervento di potenziamento (art. 4, comma 2 del DM 28 luglio 2005)


Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata? La potenza nominale cumulativa incentivabile è di 500 MW, di cui 360 per impianti di potenza non superiore a 50 kW e 140 per impianti di potenza superiore a 50 kW. Esistono inoltre dei limiti di potenza annuale incentivabile, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012, pari a 60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW.

Tali limiti non si applicano alle domande inoltrate al GRTN prima della entrata in vigore (16 febbraio 2006) del nuovo DM 6 febbraio 2006.


È possibile richiedere l’incentivazione per un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 20 kW da installare su di un fabbricato in corso di realizzazione e che al momento non dispone ancora della fornitura di energia elettrica?

Sì, purché il fabbricato disponga della fornitura prima che l’impianto fotovoltaico entri in esercizio.

 

È possibile realizzare impianti lontani dal luogo di utilizzo dell’energia elettrica?

È possibile solo per gli impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto).


Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”?

Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende la corresponsione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005) che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto.


Su quale energia viene riconosciuto l’incentivo?

L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata. Per gli impianti di potenza fino a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto) l’incentivo è limitato all’energia prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.

 
È possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?

 È possibile, ma è bene distinguere due casi:

• per impianti di potenza non superiore a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto), la delibera AEEG 28/06 che disciplina il servizio di scambio sul posto prevede che il saldo positivo – su base annuale – tra l’energia prodotta e l’energia consumata venga riportato a credito per la compensazione nei tre anni successivi e non dia luogo a remunerazione

• per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto), è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia non consumata in loco.


È possibile accumulare l’energia fotovoltaica?

È possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, non è incentivata. Per gli impianti collegati alla rete, incentivati se di potenza fra 1 e 1.000 kW, l’energia in eccesso rispetto ai consumi viene ceduta alla rete per:

• essere successivamente consumata nei periodi in cui la produzione è inferiore al consumo (impianti non superiori a 20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto)

• essere venduta (altri impianti).


Un impianto fotovoltaico con potenza superiore a 20 kW può utilizzare in loco parte dell’energia che produce?

Sì. L’art. 6 (commi 2 e 3) del DM 28 luglio 2005 prevede che l’energia prodotta, incentivata, possa essere immessa nella rete elettrica in tutto o anche solo in parte.

 
L’energia fotovoltaica prodotta dall’impianto del “proprietario di casa” può essere rivenduta ai condomini?

No. Se l’impianto è inferiore ai 20 kW il beneficiario può scegliere di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto) oppure di cedere alla rete (distributore locale) o rivendere in borsa l’energia che produce in eccesso rispetto ai propri consumi. Se l’impianto è superiore a 20 kW l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi può essere ceduta alla rete (distributore locale) o rivenduta in borsa.

 


A quanto ammontano le nuove tariffe incentivanti per il fotovoltaico?

Il valore delle tariffe incentivanti, che rimane costante per la durata del periodo di incentivazione, è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti. La tariffa di 0,460 €/kWh si applica anche agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto). Per tutte le taglie di impianti, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006. Per le domande inoltrate per ciascuno degli anni successivi a partire dal 2007, le tariffe saranno decurtate del 5% ed aggiornate sulla base del tasso di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT. Inoltre le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% – e restano costanti fino all’anno 2012 incluso – qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, secondo quanto definito dall’art. 3, comma 2 del DLgs 192/2005, ivi incluse le categorie di edifici di cui all’art. 3, comma 2 dello stesso decreto.

 

Per quanti anni sono erogate le nuove tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?

L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:

• scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano fatto tale scelta

• remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano scelto di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto).


Dove sarà possibile consultare le tariffe incentivanti?

I valori delle tariffe incentivanti sono pubblicati sul sito www.grtn.it.

 
Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?

L’incentivo viene erogato dal gestore del sistema elettrico - GRTN SpA. L’ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l’energia generata dall’impianto, misurata da un contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile. Solo per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che scelgono di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto) l’energia incentivata è quella prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.


Il pagamento avviene:

bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato supera il valore di 250 euro, nel caso di impianto di potenza fra 1 e 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto

mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del corrispettivo supera i 250 euro, nel caso di impianti di potenza non superiore ai 20 kW che non usufruiscono del servizio di scambio sul posto

• mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 500 euro, nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kW.


In aggiunta alla nuova tariffa incentivante, riconosciuta sull’energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l’elettricità prodotta?

Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano l’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, per gli impianti fino a 20 kW è possibile scegliere una delle seguenti due opzioni:

• accedere al servizio di scambio sul posto, che consiste nel consegnare alla rete l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi oppure al contrario nel prelevare dalla rete l’energia necessaria ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando i relativi conguagli con il distributore a fine anno. Dal punto di vista della regolazione delle partite economiche ciò significa che a fine anno si porterà a credito, per utilizzarla nei tre anni successivi, l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi o si pagherà l’energia consumata in eccesso rispetto alla produzione annua

• utilizzare una quota di energia prodotta sul posto e cedere in rete la quota rimanente ai prezzi fissati dall’AEEG. Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, invece, non è consentito scegliere tra le due alternative ma è possibile solo la seconda opzione.

 

Fonte:

tratto da Ponte, L' Informazione Essenziale di Tecnica e Legislazione per Costruire, n. 5 2006, Dei Tipografia del Genio Civile, Roma

 

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