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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008

Istruzioni per il versamento

Cos’è e

Chi deve pagare

L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stata istituita con D.Lgs. n. 504/92.

Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati ed è dovuta da:

·          il proprietario, anche se non residente in Italia

·          l’usufruttuario

·          il titolare di diritto di uso

·          il titolare di diritto di abitazione

·          il titolare di diritto di enfiteusi

·          il titolare di diritto di superficie

·          il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

 

L’art.1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n.93 ha disposto, a decorrere dall’anno 2008, l’esclusione dall’ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Quando e

come pagare

L’I.C.I. si paga in due rate:

·          L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versata entro il 16 giugno 2008;

·          L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata . Detto importo deve essere versato entro il 16 dicembre 2008.

Il versamento deve essere effettuato unicamente sul c/c n. 14090211 intestato a: COMUNE DI MESERO SERV. TESORERIA ICI

 

Come calcolare l’imposta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquote approvate dal Comune di Mesero con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2008

Le aliquote vigenti per l’anno 2008 sono:

·          4,50    per mille aliquota per abitazione principale

·          7,00    per mille aliquota ordinaria.

La base imponibile è costituita:

·          Per i fabbricati iscritti al Catasto, il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%:

·          x 100 se si tratta di abitazioni

·          x 50 se si tratta di uffici o fabbricati appartenenti al gruppo “D”

·          x 34 se si tratta di negozi

·          x 140 se si tratta di fabbricati appartenenti al gruppo “B”.

·          Per i fabbricati non iscritti al Catasto, si invita il contribuente a provvedere alla relativa regolarizzazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge.

·          Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione (l’Amministrazione Comunale ha deliberato, sulla base di uno studio del territorio, una tabella relativa al valore delle aree fabbricabili ai fini della limitazione del potere di accertamento d’imposta – G.C. n. 47 del 17.04.2008

 

ZONA
OMOGENEA

MOD.
INTER-
VENTO

INDICE
Mq/Mq

VALORI MINIMI  AREE EDIFICABILI
€ /MQ

CLASSIFICAZIONE
AREE

B1

P.A

0.80

90,00

RESIDENZIALE

B2

C

0,80

95,00

RESIDENZIALE

B3 – B6

C

0,50

95,00

RESIDENZIALE

B9

C

0,80mc/mq I.t.

95,00

RESIDENZIALE

B4

C

1

110,00

COMMERCIALE

B8

P.A

0,53

35,00

EDIL. ECON. POP. 

B5-B7-B10

C

1

75,00

PRODUTTIVO

C1

P.A

0,30 I. t.

90,00

RESIDENZIALE

C2

C

0,40 I. t.

90,00

RESIDENZIALE

D1

P.A

0,80

70,00

PRODUTTIVO

P.A.     Piano Attuativo

C        Concessione singola

I.t.      Indice territoriale

 

 Come calcolare l’imposta

·          Per i terreni agricoli, la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio 2008, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

Il valore, così ottenuto, si moltiplica per le relative aliquote deliberate dal Comune.

L’imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso durante l’anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è considerato per intero.

 

 

 

Dichiarazione ICI

L’art. 37, c. 53 del D.L. 223/2006, operativo dal 18 Dicembre 2007, ha eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI. Esistono tuttavia ancora casi in cui si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione ICI.

Esempi:

Motivazione

Quando il contribuente vuole fare valere il diritto ad ottenere riduzioni o agevolazioni di imposta (in caso di variazioni alla situazione preesistente)

Fattispecie

- fabbricati inagibili o inabitabili;

- unità immobiliare concessa in uso gratuito o locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato;

- unità immobiliare adibita a casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnata al soggetto passivo ai fini ICI.

Motivazione

Quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (in caso di variazioni alla situazione preesistente)

 

Fattispecie

- costituzione di altri diritti sugli immobili (locazione finanziaria, concessione di aree demaniali);

- unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che viceversa sono   state destinate ad abitazione principale nel corso dell’anno di riferimento;

- immobili gruppo D per i quali il valore dell’ICI si calcola sul valore contabile fino all’attribuzione della rendita catastale;

- interventi di ristrutturazione;

- variazione del valore dell’area edificabile.

A chi rivolgersi per ulteriori informazioni

Per avere informazioni è possibile recarsi presso l’ Ufficio Tributi del Comune nei seguenti orari di apertura al pubblico:

lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30

martedì/giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

Tel. 02/97285013 – Fax 02/97289674

Responsabile ICI – Enrica Barni

 

 

 

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