Questi
i principali servizi erogati:
ASSEGNI
PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNI DI MATERNITÀ:
Informazioni generali
Il nucleo familiare cui si fa riferimento è composto
dal richiedente la prestazione, dai componenti la
famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a carico,
ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei
componenti la famiglia anagrafica.
Il nucleo familiare di riferimento per la concessione
dell'assegno di maternità è composto dai suddetti
componenti incluso il figlio per la nascita del quale
l'assegno è richiesto. Gli assegni saranno erogati nel
caso di situazioni economiche inferiori ai limiti
stabiliti dalla Legge n. 448/98, aggiornati annualmente
secondo gli indici ISTAT.
La dichiarazione sostitutiva della situazione economica
che va presentata unitamente alla domanda, è una
dichiarazione con cui si documenta tutta la situazione
economica del nucleo familiare; viene fatta una
valutazione quindi anche del patrimonio mobiliare e
immobiliare del nucleo. Non bisogna perciò confondere
tale dichiarazione con la dichiarazione dei redditi. Con
i dati contenuti nella dichiarazione viene calcolato
l'indicatore di situazione economica (ISE) sulla base
del quale si verificherà se il nucleo può essere
ammesso al contributo. Si richiama l'attenzione sulle
responsabilità penali in ordine a quanto dichiarato
nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge e
sui controlli che potranno essere eseguiti per accertare
la veridicità dei contenuti.Gli stampati
per inoltrare domanda di assegno per il nucleo
familiare o di maternità , corredati della
dichiarazione sostitutiva e delle istruzioni per la
compilazione, sono in distribuzione presso:
Ufficio
Servizi sociali e Ufficio Segreteria comunale
(Gli
stampati, una volta compilati, vanno consegnati ai
medesimi uffici)
ASSEGNI
PER IL NUCLEO FAMILIARE
È
un contributo economico che il Governo ha stabilito di
dare alle famiglie nelle quali siano presenti il
richiedente, cittadino italiano o comunitario residente
nel territorio dello Stato, e 3 o più figli minori di
anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli
del richiedente medesimo o del coniuge o da essi
ricevuti in affidamento preadottivo. L'assegno è di
Euro 113,23 al mese. In base al calcolo della situazione
economica del proprio nucleo familiare il contributo
potrà essere inferiore.
Per
richiedere il contributo bisogna:
1.
essere
cittadini italiani o comunitari, residenti nel
territorio dello Stato;
2.
essere
conviventi con almeno 3 figli di età inferiore ai 18
anni, anche nel caso di minori figli solo del coniuge o
di minori ricevuti in affidamento preadottivo;
3.
far
parte di un nucleo familiare in possesso di risorse
economiche che, calcolate in base all'indicatore della
situazione economica (ISE), non siano superiori a Euro
20.382,05 annue se il nucleo è composto da 5 persone;
se il nucleo ha più componenti la soglia per accedere
al contributo viene ridefinita sulla base del numero dei
componenti stessi.
La
domanda può essere presentata al proprio Comune di
residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale è richiesto il contributo.
La data di presentazione non incide sui tempi di
erogazione del contributo, che viene conteggiato a
partire dal 1 gennaio, se a quella data nel nucleo erano
già presenti 3 figli minori, ovvero dal mese in cui si
è verificata la condizione del terzo figlio. L'assegno
verrà versato dall'INPS in forma posticipata
semestrale, sulla base dei dati trasmessi dal Comune
almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
ASSEGNO
DI MATERNITÀ
È
un contributo economico che il Governo ha stabilito di
dare alle mamme che, nel periodo di astensione
obbligatoria, non beneficiano di trattamenti
previdenziali di maternità, a cui corrispondono anche i
trattamenti economici di maternità erogati ai sensi
dell'art. 13, 2 comma, della L. 1204/1971, nonché gli
altri trattamenti economici di maternità corrisposti da
datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi
di maternità. L'assegno è fissato in Euro 271,56 al
mese per 5 mensilità per ogni figlio nato o per ogni
minore adottato o in affidamento preadottivo che non
abbia superato i 6 anni di età.
Per
richiedere il contributo bisogna:
1.
essere
cittadine italiane, oppure essere cittadine comunitarie
o in possesso della carta di soggiorno ai sensi
dell'art. 9 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, e residenti
nel territorio dello Stato;
2.
non
beneficiare di alcuna tutela economica della maternità.
Qualora l'indennità mensile corrisposta sia inferiore a
Euro 271,56 mensili, le lavoratrici interessate possono
avanzare richiesta al Comune per la concessione della
quota differenziale;
3.
avere
un figlio nato o entrato nella famiglia anagrafica per
affidamento preadottivo o per adozione senza
affidamento;
4.
far parte di un nucleo familiare in possesso di
risorse economiche che, calcolate in base all'indicatore
di situazione economica (ISE) non siano superiori a Euro
28.308,42 annue se il nucleo familiare è composto da 3
persone; se il nucleo familiare ha più componenti la
soglia per accedere al contributo viene ridefinita sulla
base del numero dei componenti.
La domanda va presentata al proprio Comune di residenza
entro 6 mesi dalla data del parto, o dalla data di
ingresso del minore nella famiglia anagrafica della
donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento. L'assegno verrà corrisposto
dall'INPS in un'unica soluzione entro 45 giorni dalla
data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.
AFFIDO
FAMILIARE
Disciplinato dalla Legge 149/2001, che ha modificato la
legge 184/83, ha lo scopo di inserire il bambino, i cui
genitori non siano in grado, per vari motivi, di
occuparsi di lui, in una situazione che gli consenta una
positiva esperienza di vita familiare. Rappresenta
quindi uno strumento di aiuto, limitato nel tempo, e
sostegno sia al minore che alla sua famiglia di origine.
L'Amministrazione Comunale considera un valore l'affido
perché è diritto di ogni bambino poter vivere in un
ambiente familiare positivo e ritiene importante che
famiglie, che ne abbiano i requisiti necessari, si
rendano disponibili ad aiutare temporaneamente altre
famiglie così che sia diffusa una cultura della reale
solidarietà.
INSERIMENTO
IN STRUTTURE PROTETTE:
Nel caso in cui anche l'affido risulti insufficiente il
bambino può essere inserito in strutture di
accoglienza, comunità alloggio o gruppo famiglia, su
progetto elaborato dai servizi socio-sanitari del
territorio in collaborazione con i responsabili della
struttura di accoglienza.